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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(riferimento normativo: Art. 10, c. 8, lett. a, d.lgs. n. 33/2013)
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(riferimento normativo: Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza per ATP Esercizio S.r.l. è l'ing. Massimo Gnecco.
Recapito telefonico: 0185/3731.
Mail: segreteria@atpesercizio.it
 
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
Atp Esercizio ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. Specifici protocollo sopno adottati per i singoli processi aziendali.
 
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(riferimento normativo: Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)
Scheda relazione RPC 2015
Scheda relazione RPC 2018
Scheda relazione RPC 2019
 
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
(riferimento normativo: Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012)
Ad oggi non risulta alcun provvedimento adottato da ANAC. Conseguentemente non è stato adottato da ATP Esercizio S.r.l. alcun adeguamento ad essi.
 
Atti di accertamento delle violazioni
(riferimento normativo: Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013)
Ad oggi non risulta alcun accertamento di violazioni delle norme.
 
ACCESSO CIVICO
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
(riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90)
Responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza per ATP Esercizio S.r.l. è l'ing. Massimo Gnecco.
Recapito telefonico: 0185/3731.
Mail: segreteria@atpesercizio.it
 
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico
(riferimento normativo: art. 5 d. lgs. N. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016)

Art. 5 Accesso civico a dati e documenti (1)
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Titolare del potere sostitutivo (attivabile nei casi di ritardo o di mancata risposta) è il Legale rappresentante di ATP Esercizio S.r.l., dott. Enzo Sivori.
Recapito telefonico: 0185/3731.
Mail: segreteria@atpesercizio.it
 
Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali esiste l'obbligo di pubblicazione.
(riferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Segreteria ATP Esercizio S.r.l.
Recapito telefonico: 0185/3731. Mail: segreteria@atpesercizio.it
 
Registro degli accessi
(riferimento normativo: linee guida Anac FOIA – del. 1309/2016)
Registro accesso civico
 
ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
(riferimento normativo: Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16)
Sezione in corso di aggiornamento
 
Regolamenti
(riferimento normativo: Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005)
Non esistono ad oggi regolamenti specifici in materia.
ATP Esercizio S.r.l. mette a disposizione informazioni nella Sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito e rende disponibili risorse per consentire l'Accesso civico, in ciò applicando leggi e regolamenti relative alla tutela dei dati personali.
 
Obiettivi di accessibilità
(riferimento normativo: Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
Allo scopo di ridurre al massimo l’impatto di ogni possibile barriera architettonica e favorire quindi l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici ATP Esercizio S.r.l. si impegna:
- a dare completa attuazione alle normative che regolano l’accesso dei soggetti disabili alle proprie sedi aperte al pubblico
- a semplificare attraverso il proprio sito, ulteriori link informativi, modulistica online, riferimenti telefonici gratuiti l'accesso ad ogni possibile informazione aziendale o richiesta dati da parte dei soggetti interessati.


ATP esercizio S.r.l., nell'ambito delle misure di prevenzione del contagio e della diffusione del Covid-19, ha adottato a titolo provvisorio, forme di lavoro agile che prevedono il tele lavoro.
ATP esercizio S.r.l. adotta ogni possibile accorgimento atto a favorire l’attività lavorativa dei propri dipendenti in ragione della mansione svolta e della residenza abituale del dipendente stesso.
 
DATI ULTERIORI
Non sono presenti altri dati.



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